Salvo che sia diversamente previsto dal titolo (Regolamento di condominio, atto di proprietà), le c.d. parti comuni si presume appartengano in comunione a tutti i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari site nel condominio - pro quota millesimale - in proporzione al valore di ciascuna di dette unità immobiliari rispetto al valore dell'intero edificio.
Riferimenti normativi: articoli 1117 e 1118, codice civile